(massima n. 1)
È inammissibile per difetto di legittimazione (e tale provvedimento la corte d'appello deve adottare, senza neppure richiedere il parere al procuratore generale) la richiesta di misure coercitive in danno dell'estradando da parte dello Stato richiedente qualora sia già pervenuta allo Stato italiano la domanda di estradizione, dovendo trovare applicazione — in tale ipotesi — la norma del primo comma dell'art. 714 c.p.p., che attribuisce al solo Ministro di grazia e giustizia la legittimazione a richiedere l'applicazione di tali misure. D'altronde, nel caso in cui sia già pervenuta la domanda di estradizione, non potrebbe trovare applicazione neppure il disposto dell'art. 715, primo comma, c.p.p., perché tale norma abilita lo Stato richiedente l'estradizione a domandare l'applicazione di dette misure «in via provvisoria» solo nel caso in cui non sia ancora pervenuta l'istanza estradizionale allo Stato italiano.