(massima n. 1)
È illegittima l'adozione, nel corso del procedimento di estradizione, di provvedimento di custodia in carcere dell'estradando per il quale sia stata ritenuta l'esigenza cautelare del pericolo di fuga sulla base del solo elemento del suo mancato consenso all'estradizione nello Stato richiedente, e cioè dell'esercizio di un diritto, che non può essere assunto come unica ragione di prognosi della volontà di fuga dell'estradando medesimo, quantunque la sua condotta processuale possa fornire significativi elementi di valutazione al riguardo.