(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, qualora la consegna dell'estradando allo Stato richiedente sia sospesa non per la ritenuta necessitą, da parte del Ministro della Giustizia, del previo soddisfacimento delle esigenze di giustizia italiane, ma in conseguenza dell'avvenuta impugnazione, da parte dell'estradando, davanti al tribunale amministrativo regionale, del Decreto ministeriale con il quale la domanda di estradizione č stata accolta, deve trovare applicazione, in virtł del richiamo contenuto nell'art. 714, comma secondo, c.p.p., il disposto di cui all'art. 304, comma primo, lett. a), c.p.p., equiparandosi l'impugnazione del decreto alla richiesta di sospensione o rinvio del dibattimento per impedimento dell'imputato, con la conseguenza che la detta sospensione impedisce il decorso dei termini di durata della custodia cautelare stabiliti dall'art. 708 c.p.p. per la fase amministrativa della procedura di estradizione.