(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, il termine entro il quale il Ministro della giustizia deve adottare la decisione sulla consegna rimane quello di quarantacinque giorni previsto dall'art. 708, comma primo, c.p.p., non essendo applicabile alla materia estradizionale il diverso termine previsto dall'art. 23 della L. n. 69/2005 per il mandato di arresto europeo.