(massima n. 1)
In relazione al principio secondo cui l'obbligo del proprietario del fondo vicino di non fabbricare a distanza inferiore ai tre metri dai lati della finestra da cui si sia acquisito il diritto di esercitare sia veduta diretta che veduta obliqua (art. 907, secondo comma, c.c.) sussiste solo nel caso in cui la duplice veduta si eserciti sullo stesso fondo, non osta all'unicitą del fondo l'esistenza di pił particelle catastali e la diversitą delle relative destinazioni d'uso, se sussiste un'unitaria destinazione economico sociale del bene, tenuto conto della conformazione, ubicazione, funzione e reciproca interrelazione delle varie componenti immobiliari, alla luce anche dell'atto di acquisto. (Nella specie la sentenza impugnata, annullata dalla S.C. perla violazione dei principi suindicati, aveva dato preminente rilievo alla destinazione catastale di una particella ad abitazione e dell'altra a vigna, senza considerare la configurabilitą di una casa con vigna come bene unitario).