(massima n. 1)
L'obbligo di osservare la distanza di tre metri dalle vedute dirette aperte nella costruzione eretta sul fondo finitimo di cui all'art. 907 c.c., integrando gli estremi di un divieto assoluto (e, come tale, indipendente dalla esistenza e dalla misura di un concreto nocumento all'esercizio della veduta medesima), va osservato anche quando la erigenda costruzione sia costituita da un muro di cinta, essendo l'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto per questo manufatto (art. 878 c.c.) espressamente limitato a quelle di cui all'art. 873 c.c., onde il dovere del proprietario, che intenda proteggere il fondo dalle indebite intrusioni altrui con un muro, di erigerlo a distanza legale dalle vedute del vicino, aperte tanto iure proprietatis quanto iure servitutis.