(massima n. 1)
In tema di violazione delle norme sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, ai sensi dell'articolo 907 c.c., per costruzione deve intendersi l'opera destinata per la sua funzione a permanere nel tempo, e, tuttavia, il carattere di precarietą della medesima non esclude la sua idoneitą a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata dal titolare del diritto.