(massima n. 1)
La servitł di veduta o prospetto, goduta dal proprietario di un edificio sul sottostante tetto a piano inclinato dell'edificio contiguo, impedisce qualsiasi innalzamento del tetto, che incida negativamente sull'esercizio del diritto di veduta nella sua naturale espansione, anche se la distanza tra il fondo dominante e quello servente, per una situazione di fatto consolidata, risulti gią inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.