Cassazione civileSez. IIsentenza n. 1225del 26 febbraio 1982
(1 massima)
(massima n. 1)
La norma dell'art. 907 c.c. che stabilisce il divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri dalle vedute del vicino, non č applicabile nel caso in cui i fondi vicini siano separati da una strada pubblica.