(massima n. 1)
Il divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri dalle vedute del vicino sussiste, se la costruzione appoggia sul muro su cui si apre la veduta, ancorché eretta su suolo pubblico, perché per l'esclusione del suddetto obbligo, a norma dell'art. 879, secondo comma, c.c., è necessario che la costruzione e la veduta siano separati da una pubblica via, non nel medesimo lato di essa.