(massima n. 1)
Al giudice dell'esecuzione, in ossequio al principio di intangibilità del giudicato, è preclusa la rivalutazione dei fatti oggetto del giudizio al fine di modificare il giudizio stesso. In deroga a tale principio egli può solo, a norma dell'art. 669, comma primo, c.p.p., in caso di pluralità di giudicati relativi allo stesso fatto ed alla stessa persona, ordinare l'esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare i giudicati più afflittivi per il condannato: solo a questo fine limitato egli può valutare i fatti oggetto del giudicato. Ma anche in tal caso i giudicati più gravi sono caducati, non modificati nel loro contenuto. Peraltro il presupposto della medesimezza del fatto non ricorre quando questo è solo parzialmente identico.