(massima n. 1)
La regola, stabilita dall'art. 669, comma 8, prima parte c.p.p., per cui, se nei confronti della stessa persona sono state pronunciate per il medesimo fatto una sentenza di proscioglimento e una decisione di condanna, il giudice ordina l'esecuzione della prima, non trova applicazione qualora la prima di identifichi in una sentenza di non luogo a procedere, prevalendo, in tal caso, il disposto del comma 9 dello stesso articolo che privilegia, anziché la decisione più favorevole, quella dotata del carattere dell'irrevocabilità.