(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione, nell'ipotesi prevista dall'art. 669 comma settimo c.p.p., per decidere quale sia la pił favorevole tra le sentenze di proscioglimento emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, deve avere riguardo alle formule di proscioglimento tassativamente stabilite dall'ordinamento e agli effetti tipici che da ciascuna di esse discendono. Ne consegue che il predetto giudice č legittimato a procedere contestualmente alla rettifica delle formule di proscioglimento bandite dal nuovo codice di rito, quando la rettificazione si ponga come antecedente logico necessario alla sua decisione, come si verifica nel caso di assoluzione pronunciata con formula dubitativa (art. 254 att. c.p.p.).