(massima n. 1)
In base ai criteri dettati dal nuovo codice di rito, in caso di pił sentenze irrevocabili di condanna pronunciate contro lo stesso soggetto per il medesimo fatto, competente a conoscere dell'esecuzione č il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo ovvero se i provvedimenti sono stati emessi dal pretore e da altro giudice ordinario, competente č in ogni caso quest'ultimo.