(massima n. 1)
La norma di cui al terzo comma dell'art. 907 c.c. secondo cui, quando si č acquistato il diritto di aprire jure proprietatis o jure servitutis vedute dirette sul fondo vicino, le costruzioni erette su quest'ultimo debbono rispettare la distanza di tre metri in senso verticale al di sotto della soglia della veduta, č applicabile anche nel caso in cui la costruzione non realizzata in appoggio al muro in cui č aperta la veduta, sorga a meno di tre metri, in senso orizzontale, dalla veduta stessa; in tal caso, la distanza in senso verticale va calcolata come se la costruzione fosse stata eseguita in appoggio, con la conseguenza che la demolizione puō essere disposta soltanto per la parte di essa che idealmente proiettata sul muro in cui si apre la veduta, invada lo spazio di tre metri calcolato in senso verticale al di sotto della soglia della veduta medesima.