(massima n. 1)
Con riguardo a fabbricati in aderenza od appoggio sul confine fra due fondi, la sopraelevazione dell'uno, che non venga effettuata sul filo della preesistente costruzione, deve osservare dall'altro fabbricato, indipendentemente dal superamento o meno del livello di quest'ultimo, il distacco minimo previsto dal codice civile o dai regolamenti locali. Pertanto, ove tale sopraelevazione venga illegittimamente attuata con un arretramento della precedente linea costruttiva inferiore al distacco suddetto, deve escludersi la facoltą di aprire una veduta sulla sopraelevazione medesima (salvo il suo acquisto iure servitutis), mancando la prescritta distanza rispetto alla costruzione del vicino, e, correlativamente, deve escludersi che detta veduta, ove realizzata, possa essere invocata per imporre al vicino di rispettare, nella propria successiva sopraelevazione, la distanza prevista dall'art. 907 c.c.