(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al terzo comma dell'art. 907 c.c., relativa alla distanza minima di tre metri in linea verticale da osservarsi nel caso dell'esistenza, nel muro del fabbricato altrui, di una veduta diretta, all'ipotesi della costruzione da realizzarsi in appoggio va equiparata quella della costruzione da realizzarsi in aderenza.