(massima n. 1)
L'obbligo, posto dall'art. 907, secondo comma, c.c., a carico del proprietario del fondo vicino, di non fabbricare a distanza inferiore a tre metri dai lati della finestra dalla quale si esercita la veduta obliqua, concerne la sola ipotesi in cui la veduta obliqua coesista con la veduta diretta sullo stesso fondo e non anche il caso in cui la veduta obliqua incida su di un fondo diverso da quello sul quale si esercita la veduta diretta. In quest'ultima ipotesi trova applicazione la diversa norma di cui all'art. 906 c.c. e la distanza da osservarsi č solo quella di settantacinque centimetri dal pił vicino lato della finestra obliqua.