(massima n. 2)
Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, la Corte di cassazione deve disporre la cessazione di efficacia della misura cautelare personale, a norma dell'art. 624 bis c.p.p., inserito dall'art. 6 della legge 26 marzo 2001, n. 128, soltanto quando essa sia stata applicata all'imputato contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in grado di appello, ai sensi dell'art. 275, comma 2 ter, stesso codice, introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. c) della citata legge n. 128 del 2001.