(massima n. 1)
Il potere-dovere di decidere «le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello», attribuito alla Corte di cassazione dall'art. 609, secondo comma, c.p.p., presuppone che la stessa Corte sia stata comunque legittimamente investita di gravame, per cui l'esercizio di detto potere-dovere non può aver luogo nei casi di originaria inammissibilità del ricorso, dovendosi in tali casi considerare il provvedimento gravato come non impugnato.