(massima n. 1)
La violazione del principio di legalitā della pena č rilevabile dalla Cassazione anche d'ufficio pur se non dedotta nei motivi di impugnazione. (Fattispecie in cui il pretore aveva emesso, sull'accordo delle parti, sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 678 c.p., considerando quale pena base per tale reato quella di un mese di arresto; la Cassazione, adita a seguito di ricorso del pubblico ministero concernente profili diversi da quello dell'entitā della pena, ha, in applicazione del principio di cui in massima, annullato la decisione gravata sul rilievo che il minimo edittale della pena prevista per il reato in questione č di tre mesi di arresto, in conseguenza della modifica introdotta dall'art. 34 L. 18 aprile 1975 n. 110).