(massima n. 1)
In tema di cognizione della Corte di cassazione, all'applicazione della causa estintiva del reato non è di ostacolo la circostanza che il ricorrente ha limitato le sue doglianze alla mancata concessione dei chiesti benefici. Infatti, l'art. 609, comma secondo, c.p.p., sancisce espressamente che la Corte di cassazione decide «altresì», e cioè quali che siano i motivi dedotti in ricorso, le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per cui essa è tenuta ad applicare la causa estintiva del reato, quali che siano le doglianze del ricorrente, poiché l'art. 129 c.p.p. impone che le cause di non punibilità vanno dichiarate con sentenza anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.