(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui l'importo dovuto per l'oblazione speciale di cui all'art. 162 bis c.p. sia stato erroneamente fissato secondo le modalità dell'oblazione ordinaria, la Corte di cassazione non può, neppure a seguito del ricorso del pubblico ministero, rideterminare la somma, poiché per l'applicazione dell'art. 162 bis citato è necessario svolgere l'accertamento circa la sussistenza delle molteplici condizioni stabilite dalla norma, demandato soltanto al giudice di merito.