(massima n. 4)
Qualora il ricorso per cassazione sia sottoscritto, non in proprio, dal difensore della persona offesa iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p., l'impugnazione è ammissibile, potendo la nomina essere fatta con l'osservanza delle semplici formalità previste dall'art. 101, comma 1, in relazione all'art. 92, comma 2, c.p.p., vale a dire mediante dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata; il conferimento di procura speciale nelle forme previste dall'art. 100, comma 1, c.p.p. è infatti necessario solo nel caso in cui il difensore della persona offesa, che non è investito dei poteri di rappresentanza processuale riconosciuti per legge al difensore dell'imputato e delle altre parti private, intenda esercitare, in proprio, il diritto di proporre ricorso per cassazione.