(massima n. 1)
La Corte di cassazione può applicare le sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 Legge 689/81 in virtú della disciplina transitoria introdotta dall'art. 5 comma terzo Legge 134/2003, ma non può travalicare i limiti posti dalla legge alla cognizione del giudice di legittimità e, in particolare, revocare la sospensione condizionale applicata dal giudice di merito.