(massima n. 1)
È rilevabile d'ufficio in sede di giudizio di legittimità ex articolo 609, comma secondo, c.p.p., l'illegittima applicazione di una pena non più prevista dall'ordinamento. (Fattispecie nella quale la Corte, nell'esaminare un ricorso proposto dall'imputato per difetto di motivazione avverso una sentenza emessa ex articolo 444 c.p.p. per il reato di cui all'articolo 187, comma quarto, c.s., ha rilevato d'ufficio l'illegittimità dell'applicazione della pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, in violazione dell'articolo 2, comma terzo, c.p., espressamente richiamato dall'articolo 64 D.L.vo n. 274/2000).