(massima n. 1)
L'inammissibilitą del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilitą di applicare, ex art. 609 comma secondo c.p.p., la norma penale pił favorevole. (Nella specie, in materia di disciplina degli stupefacenti, la Corte ha escluso l'applicabilitą dello ius superveniens pił favorevole, rappresentato dall'art. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, che ha ridotto da otto a sei anni di reclusione il minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73 comma primo D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).