(massima n. 2)
La legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione spetta in via esclusiva, per espressa designazione fatta dal legislatore, al pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al procuratore generale presso la corte d'appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall'art. 570 nel giudizio di cognizione. Ed invero, l'autonomia funzionale conferita dall'ordinamento processuale ai singoli rappresentanti del P.M. rispetto a tutte quelle attivitā per le quali non č diversamente stabilito, induce a ritenere che, anche in tema di impugnazione, non č consentita, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell'organo di grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che č naturalmente legittimato a contestarlo.