(massima n. 1)
La sussistenza di una veduta, anche al fine dell'assoggettamento della costruzione del vicino alle distanze fissate dall'art. 907 c.c., deve essere riconosciuta in presenza di una situazione che consenta di esercitare la inspectio e la prospectio sul fondo di detto vicino, mentre resta in proposito irrilevante che tale esercizio non sia ameno (nella specie, trattandosi di affaccio su un angusto cortile), ovvero fornisca al fondo dominante una ridotta utilitas (nella specie, in relazione alla sua destinazione non abitativa).