(massima n. 3)
Poiché l'imputabilità di cui all'art. 88 c.p. e la capacità di partecipare al processo penale di cui all'art. 70 c.p.p., pur costituendo stati soggettivi accomunati dall'infermità mentale, operano su piani del tutto diversi ed autonomi, non ha alcuna incidenza sull'accertamento della capacità dell'imputato di essere parte e sulla eventuale sospensione del procedimento l'impedimento, derivante dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 425, n. 1, c.p.p., all'adozione, nell'udienza preliminare, della pronuncia di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, conseguentemente deve considerarsi abnorme, e come tale immediatamente ricorribile per cassazione, il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che disattende la richiesta di accertamenti sulla capacità dell'imputato di parteciparvi, argomentando che il difetto di imputabilità può essere dichiarato solo dal giudice del dibattimento: tale rifiuto incide infatti su uno dei fondamentali e indefettibili presupposti richiesti dalla legge ai fini della costituzione e dello svolgimento del rapporto processuale, il cui cardine è rappresentato dal fatto che esso deve necessariamente far capo ad un soggetto capace di partecipare coscientemente al processo, come premessa essenziale della possibilità di autodifesa e quale garanzia del «giusto processo» presidiata dall'art. 24 della Costituzione.