(massima n. 1)
La procedura di cui all'art. 599, comma 4, c.p.p., comportando rinuncia a tutti i motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, patteggiata fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello, preclude la riproposizione e il riesame in sede di legittimitā di ogni questione relativa a motivi oggetto di rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte da quelle relative all'applicabilitā dell'art. 129 c.p.p. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invaliditā afferenti il medesimo procedimento camerale d'appello. Ne consegue che, qualora venga riproposta una delle questioni giā investite con il motivo d'appello oggetto di rinuncia, il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.