(massima n. 1)
Nel caso in cui la linea di confine tra due proprietą sia costituita da un muro comune, la determinazione del punto di arrivo, nella misurazione della distanza di cui all'art. 906 c.c. per l'apertura di vedute verso tale muro, va posta nella faccia del muro stesso prospiciente la proprietą in cui la veduta viene esercitata e non gią nella faccia opposta del muro né nella linea mediana del muro stesso.