(massima n. 1)
Ai fini dell'obbligo delle distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi, č del tutto ininfluente l'esistenza tra i due fondi vicini di una strada privata, non essendo questa in alcun modo equiparabile alla via pubblica (o soggetta a servitų di uso pubblico) cui fa riferimento l'ultimo comma dell'art. 905 c.c.