Cassazione penaleSez. Unitesentenza n. 10893del 27 luglio 1990
(2 massime)
(massima n. 1)
A norma dell'art. 578 c.p.p., l'estinzione del reato non esime il giudice dal pronunziare sulla condanna del ricorrente al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
La rinuncia all'amnistia deve essere riferita ad ogni singolo provvedimento di clemenza, pertanto la rinuncia all'applicazione di un determinato provvedimento di amnistia non estende i suoi effetti a quelli successivamente emanati.