(massima n. 1)
L'imputato prosciolto a seguito di estinzione del reato per prescrizione con decisione sulla domanda civile, a norma dell'art. 578 c.p.p., applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e che proseguono alla stregua delle norme anteriormente vigenti, a norma dell'art. 245, secondo comma, lett. n), del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, ha diritto di ricorrere per cassazione per ottenere in sede di rinvio, dal giudice penale, ma ai soli fini civili, una formula proscioglitiva per lui pił favorevole.