(massima n. 1)
L'art. 578 c.p.p. stabilisce espressamente che quando nei confronti dell'imputato č stata pronunciata condanna anche generica al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. La decisione sull'impugnazione, in ordine a tali capi, deve essere motivata. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché priva di motivazione in ordine alla responsabilitā civile dell'imputato che, con l'appello, aveva motivatamente richiesto di essere assolto).