(massima n. 1)
Nel caso in cui il giudice di primo grado, invece di dichiarare estinto il reato per amnistia, abbia giudicato sul merito, ritenendo erroneamente sussistente un'aggravante, ed abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il giudice del gravame che, correggendo l'errore ed eliminando l'aggravante, dichiari estinto il reato, non può decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle statuizioni civili, sia perché tale decisione deve avere come presupposto una pronuncia di condanna sugli effetti civili emessa validamente in primo grado, sia perché gli effetti della sentenza di appello vanno sempre riportati al momento di quella di primo grado.