(massima n. 1)
Qualora il giudice d'appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, impugnata dal pubblico ministero e dalla parte civile, dichiari nel presupposto della ritenuta configurabilitā della responsabilitā penale dell'imputato l'estinzione del reato per sopravvenuto maturarsi del termine prescrizionale, č da escludere che a tale declaratoria possa accompagnarsi, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., la condanna dell'imputato medesimo al risarcimento dei danni in favore della parte civile.