(massima n. 1)
L'art. 577 c.p.p., il quale consente alla persona offesa costituitasi parte civile di proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di inguria e diffamazione, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 77 e 112 della Costituzione, trattandosi di norma che deriva da una non irragionevole scelta operata dal legislatore nell'ottica del processo accusatorio ed a maggior tutela del bene protetto, caratterizzato da una profonda connotazione personale; scelta gią espressa nella direttiva n. 85 della legge delega 16 ottobre 1987, n. 81 (di cui l'art. 577 c.p.p. costituisce fedele attuazione), e non incidente in alcun modo sulla persistenza dell'obbligo di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.