(massima n. 1)
L'abrogazione ad opera dell'art. 9 L. n. 46 del 2006 dell'art. 577 c.p.p., relativo al potere della persona offesa costituita parte civile di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze per i reati di ingiuria e diffamazione, non causa l'inammissibilitą delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della novella, in assenza di una disciplina transitoria che deroghi al generale principio per il quale il giudizio sulla validitą dell'atto deve riferirsi alla legge vigente al momento della sua emissione.