(massima n. 1)
La norma dell'art. 9 L. n. 46 del 2006 che dispone l'abrogazione dell'art. 577 c.p.p. (potere di impugnazione della persona offesa, anche agli effetti penali, per i reati di ingiuria e diffamazione), č accompagnata dalla disciplina transitoria (art. 10 comma primo) che ne prevede l'applicabilitą ai procedimenti in corso, con la conseguente sopravvenuta inammissibilitą delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, in deroga al generale principio tempus regit actum.