(massima n. 1)
L'abrogazione dell'art. 577 c.p.p. disposta dall'art. 9 della L. n. 46 del 2006 non produce effetti sulla ammissibilitą dell'appello avverso la sentenza relativa ai reati di ingiuria e diffamazione che, al momento della entrata in vigore della legge, sia stato gią deciso, salva la ipotesi in cui la Cassazione pronunci, per vizi di legittimitą, sentenza di annullamento di quella di secondo grado, con rinvio al giudice penale, nel qual caso l'appello della parte civile deve essere dichiarato inammissibile in base alla disciplina transitoria dell'art. 10 comma primo L. cit. che prevede la applicazione delle disposizioni in essa contenute ai procedimenti in corso, senza possibilitą per la stessa parte civile, a differenza che per il P.M., di proporre ricorso per cassazione.