(massima n. 1)
Nel caso in cui il confine tra due fondi sia rappresentato da un muro comune, il punto d'arrivo nella misurazione della distanza di cui all'art. 905 c.c. per l'apertura di vedute verso lo stesso, č costituito dalla faccia del muro prospiciente l'immobile da cui la veduta č esercitata e non da quella opposta, dalla parte del fondo di proprietā esclusiva dell'altro comproprietario del muro, né dalla sua linea mediana.