(massima n. 1)
In tema di impugnazione la parte civile costituita è legittimata a proporre impugnazione nei limiti previsti dall'art. 576 c.p.p. e la eventuale inammissibilità dell'impugnazione del P.M. (nel caso di specie perché tardiva) avverso una sentenza di proscioglimento non è di ostacolo all'esame delle contestazioni da parte del giudice dell'impugnazione, sia pure ai soli fini di ravvisare se vi sia stata responsabilità civile degli imputati e, all'esito del giudizio, può essere legittimamente disposto il risarcimento dei danni e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di parte civile.