(massima n. 1)
In caso di pronuncia assolutoria non impugnata del pubblico ministero, il successivo maturarsi del termine prescrizionale del reato cui detta pronuncia si riferisce non ha influenza sulla decisione in ordine all'impugnazione ritualmente proposta dalla parte civile, per i soli interessi civili, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., non operando, in detta situazione, la disciplina dettata dall'art. 578 stesso codice per la diversa ipotesi in cui la causa estintiva del reato (prescrizione o amnistia) sopravvenga ad una sentenza di condanna.