(massima n. 1)
Poiché l'art. 576 c.p.p. limita il potere di impugnazione della parte civile ai capi delle sentenze di condanna che riguardano l'azione civile nonché alle sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio, è inammissibile — per il principio di tassatività delle impugnazioni — il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza pronunciata all'esito del patteggiamento in cui è disposta l'applicazione della pena a richiesta delle parti. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso sentenza di applicazione della pena concordata con il quale la parte civile aveva dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'erronea valutazione delle circostanze del reato).