(massima n. 1)
Attesi i riflessi che l'attenuante della provocazione può avere sull'entità del risarcimento dovuto alla persona offesa dal reato (quanto meno con riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale, la cui liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa), deve riconoscersi alla stessa persona offesa, costituitasi parte civile, il diritto ad impugnare, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., il capo della sentenza con il quale sia stata riconosciuta all'imputato la suddetta attenuante.