(massima n. 1)
Dev'essere dichiarato inammissibile il ricorso avanti la Corte di cassazione presentato dalla parte civile avverso la sentenza con cui la corte di appello dichiara la nullitą della sentenza di primo grado e individua il diverso giudice competente, atteso che tale decisione non rientra fra quelle per le quali l'art. 576 c.p.p. consente alla parte civile di proporre impugnazione, e che anche in simile ipotesi opera il principio generale, fissato dall'art. 568, comma 3, c.p.p., secondo cui il diritto di impugnazione spetta soltanto alla persona cui la legge espressamente lo conferisce.