(massima n. 1)
L'impugnazione proposta dalla parte civile, ai soli effetti della responsabilitā civile, avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato, come previsto dall'art. 576, comma 1, seconda ipotesi, c.p.p., č ammissibile pur quando con essa si chieda l'affermazione della penale responsabilitā del prosciolto, a condizione che tale richiesta, di per sč insuscettibile di accoglimento, in presenza di giudicato penale, si accompagni alla indicazione degli effetti esclusivamente civili che mediante l'impugnazione si intendano conseguire. (Mass. redaz.).