(massima n. 1)
Ai fini della individuazione dei reati puniti con pena alternativa, avverso i quali, in caso di proscioglimento, può proporre appello il P.M., ai sensi dell'art. 36, comma primo, seconda parte, del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., per i soli interessi civili, anche la parte civile, occorre far riferimento non alla pena originariamente prevista dalla norma incriminatrice ma a quella irrogabile dal giudice di pace.